(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  l'art.  4,  commi  dal  7  al  13, della legge regionale 24
febbraio  2001, n. 4 che disciplina i finanziamenti in conto capitale
agli  enti  che svolgono le funzioni del Servizio Sanitario regionale
per interventi di investimento relativi al patrimonio indisponibile;
   Atteso  che,  in  particolare,  il  comma 10 del suddetto articolo
demanda   alla   Giunta   regionale   di   stabilire,   con   propria
deliberazione,  le  modalita' per l'erogazione del saldo dei predetti
finanziamenti e per la loro rendicontazione;
   Rilevato  peraltro  che,  avendo ritenuto necessario provvedere in
merito  con apposita disciplina regolamentare, con proprio decreto 28
settembre  2001,  n.  0358/Pres.,  e' stato approvato il «Regolamento
sulle modalita' per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi
per  interventi  d'investimento,  erogati  in via anticipata ai sensi
dell'art.  4,  comma  9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria
2001) e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi»;
   Ravvisata   l'opportunita'   di   operare   talune   modifiche   e
integrazioni  al  Regolamento al fine di standardizzare gli schemi di
rendicontazione,  onde  agevolare  gli enti e uniformare i rendiconti
prodotti,  al  fine  di  un  piu'  agevole e puntuale controllo degli
stessi nonche' di consentire una migliore valutazione, caso per caso,
della durata dell'eventuale proroga concessa;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 3 luglio
2008  con  la quale sono state approvate le modifiche al «Regolamento
sulle modalita' per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi
per  interventi  d'investimento,  erogati  in via anticipata ai sensi
dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 sulla rendicontazione
dei   finanziamenti   stessi»;   nel   testo   allegato  al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
   Visti  l'art.  42  dello  Statuto  regionale  di autonomia nonche'
l'art.  14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007,
n. 17;
                              Decreta:

   1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento sulle modalita' per
l'erogazione  del  saldo  dei  finanziamenti  concessi per interventi
d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma
9,  legge  regionale  n.  4/2001  (legge  finanziaria  2001)  e sulla
rendicontazione  dei  finanziamenti  stessi»  nel  testo  allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a Regolamento della
Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO